Le Costituzioni di Melfi (dette anche Liber Augusta- lis) costituiscono una, ma anche la più proficua, delle ma- nifestazioni della cultura di Federico II di Svevia. Furo- no promulgate nel 1231 dall’imperatore svevo nella città di Melfi, e raccolte nel Liber Augustalis. Esse prevedono norme e leggi, che regolamentano il vivere comune.
Il corpus
Queste rappresentano un corpo di leggi che partendo dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano sono state adat- tate al nuovo sistema imperiale e tali da dare allo Stato un’impronta unitaria i cui poteri saranno da quel momen- to accentrati in una sola persona: l’imperatore. La volontà principale di Federico II era di ristabilire l’autorità impe- riale, improntandola all’assolutismo romano, limitando i poteri e i privilegi acquisiti nel tempo dalle locali fami- glie nobiliari e dai prelati. Infatti il richiamo alle leg- gi del “Corpus Iuris Civilis” è chiaro fin dal proemio, in cui Federico II si proclama Felix Pius Victor et Triumpha- tor, esattamente come fece Giustiniano nel Proemio delle Istituzioni.
Molti sono, sempre nel Proemio i richiami alla Bibbia co- me, per esempio, all’inizio i richiami alla Creazione in cuiDio, considerando l’uomo come la più degna delle crea- ture, forgiata a sua immagine e somiglianza fu destinata a comandare tutte le altre creature (a globo circuli luna- ris inferius hominem,creaturarum dignissimam ad ymagi- nem propriam effigiemque formatam, quem paulo minus minuerat ab angelis, consilio perpenso disposuit preponere ceteris creaturis). Lo scontro con il papa nella Lotta per le investiture radicalizzò maggiormente il testo. Così la sacralizzazione del potere temporale degli imperatori.
In altri termini il potere tornava pienamente nelle mani dell’imperatore, il quale era affiancato dalla Magna Cu- ria, il consiglio dei principali funzionari imperiali, di cui il «maestro giustiziere» e il «maestro camerario» era- no i rappresentanti più autorevoli; dalla Magna Curiadipendevano poi tutti gli altri funzionari.
Lo scopo di tale riorganizzazione legislativa era soprattut- to quello di ricercare la pace nel regno, grazie alla quale garantire un progresso dell’economia che potesse incre- mentare le risorse finanziarie necessarie alla politica im- periale. Le Costituzioni affrontarono per la prima volta il problema sanitario con la regolamentazione delle atti- vità di pulizia delle città (butti) e delle botteghe artigianeconciarie.
La stesura delle Costituzioni, pensata e avviata già nel 1230, dopo che aveva partecipato alle Crociate inGerusalemme, venne affidata ad un’assemblea legislati- va formata dai giuristi più noti dell’epoca quali Pier delle Vigne, notaio a Capua, Michele Scoto, filosofo e mate- matico scozzese, Roffredo di Benevento, nonché abati e arcivescovi di grande cultura come Giacomo Amalfitano,Arcivescovo di Capua, e Berardo di Castacca.
Strutturalmente comprendevano quattro organizzazioni dello Stato: lo Stato, in cui si definivano i poteri del sovra- no; la Giustizia, affidata al Maestro generale di Giustizia; la Finanza, affidata ai Maestri Camerari; il Feudo. Tutto il complesso giuridico si esplicava attraverso 3 Libri per un totale di 255 Titoli. Il primo comprendeva 109 Tito- li riguardanti il diritto penale. Il secondo libro, 52 titoli, trattava elementi di procedura civile e penale. Il terzo li- bro, 94 Titoli, del diritto feudale, della proprietà e dei diritti di famiglia.